la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  3  della  legge  regionale  1  giugno 1987, n. 15, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  3.  - Settori di intervento. 1. L'amministrazione regionale
promuove e  sostiene,  mediante  la  concessione  di  contributi,  le
iniziative  intese  a conseguire le finalita' previste dai precedenti
articoli 1 e 2 e in particolare:
    a)  l'organizzazione  di  convegni e incontri volti a favorire la
reciproca conoscenza e collaborazione fra popoli portatori di culture
diverse;
    b)  la  pubblicazione di tesi di laurea aventi per oggetto i temi
indicati all'art. 2;
    c)  la  raccolta  e  la  diffusione  di  pubblicazioni,  filmati,
audiovisivi e altro materiale  di  valore  scientifico,  didattico  e
documentario attinente i temi di cui all'art. 2;
     d)    la   realizzazione   di   studi,   ricerche   e   progetti
sull'integrazione economica e culturale delle aree di  confine  della
regione,  nonche' sul ruolo che in tale direzione puo' essere assunto
dalle minoranze linguistiche;
    e)  l'allestimento  di  mostre,  la  raccolta  di  filmati  e  la
promozione di studi e ricerche storiche, con relative  pubblicazioni,
sulle  cause  economiche, politiche e sociali dei conflitti mondiali,
sugli eventi bellici e sui caduti,  relativamente  alle  vicende  che
hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia;
    f)  l'attuazione  di  iniziative  intese  a promuovere la cultura
della pace e della convivenza tra i popoli, nonche' il  diritto  alla
pace  a  fronte  delle  minacce  e  azioni  eversive  del  terrorismo
nazionale ed internazionale,  mediante  conferenze,  tavole  rotonde,
pubblicazioni e programmi radio-televisivi;
    g)   la   realizzazione   di  manifestazioni  culturali  promosse
nell'ambito di gemellaggi dei comuni del Friuli-Venezia Giulia con  i
comuni  della comunita' di lavoro Alpe-Adria e, piu' in generale, con
quelli dei Paesi esteri;
    h)  la  promozione,  nello spirito dell'incontro fra i popoli, di
scambi internazionali giovanili, in cui siano assicurati il carattere
culturale    dell'iniziativa    e   la   reciprocita',   nonche'   di
manifestazioni musicali con la partecipazione di gruppi  e  complessi
provenienti da piu' nazioni.
   2.  I  contributi  di  cui  sopra sono concessi in unica soluzione
anticipata all'inizio di ciascun esercizio finanziario".